In riferimento alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 117/2015/R/gas, BA.SE. srl ha predisposto un proprio piano di acquisizione delle misure, accolto da parte dell’ARERA in quanto coerente con i principi previsti dalla regolazione di cui alla deliberazione sopra indicata e con i relativi chiarimenti pubblicati in data 5 agosto e 23 ottobre 2015.
Il piano di acquisizione delle misure alternativo prevede:
per i pdr fino a 5.000 Smc/anno (gli “annuali”, i “semestrali” e i “quadrimestrali”), la fissazione di n. 3 periodi di riferimento temporale per l’effettuazione dei tentativi di raccolta, corrispondenti alla chiusura dei periodi rilevanti attualmente previsti dalla deliberazione 117/2015/R/gas:
PR1: gennaio-febbraio (chiusura del periodo rilevante per PdR quadrimestrali);
PR2: aprile-maggio (chiusura del periodo rilevante per PdR quadrimestrali e semestrali);
PR3: ottobre-novembre (chiusura del periodo rilevante per PdR quadrimestrali e semestrali).
In relazione a tali periodi di riferimento:
per i pdr con consumo annuo fino a 500 Smc/anno (“annuali”) e per i pdr con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno (“semestrali”): un tentativo di raccolta della misura per tutti i pdr nel corso del periodo PR2 e PR3; inoltre, per i pdr non accessibili e parzialmente accessibili per i quali non sia pervenuta una lettura effettiva nel corso dei periodi PR2 e PR3 (di ciclo o autolettura del cliente finale), l’esecuzione di un ulteriore tentativo di raccolta della misura nel corso del periodo PR1 (ulteriore tentativo, per così dire, di “recupero”);
per i pdr con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno (“quadrimestrali”): tre tentativi di raccolta della misura per tutti i pdr (accessibili, parzialmente accessibili e non accessibili), il primo nel corso del periodo PR1, il secondo nel periodo PR2 e il terzo nel periodo PR3;
per i pdr con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno (“mensili”): un tentativo al mese, secondo le disposizioni della delibera 117/2015/R/gas.
Si precisa che il piano di acquisizione delle misure alternativo prevede una rilevazione dei consumi in più rispetto a quanto indicato nella delibera 117/2015/R/gas per tutti i PdR con consumi inferiori a 500 Smc/anno (“annuali”), che risultano essere circa 2.500 PdR su un totale di circa 3.500 PdR attivi al 31/12/2017.
Alla luce di quanto sopra l’ulteriore tentativo di cui all’art. 14, comma 14.3 del TIVG come modificato dalla deliberazione 117/2015/R/gas, sarà effettuato per i soli pdr con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno (“quadrimestrali”), in assenza di autoletture validate o altre letture rilevate ai sensi del TIVG, in quanto per i pdr “semestrali” e “annuali” verrà effettuato nel periodo PR1.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 66 della RQDG di cui alla deliberazione 574/2013/R/gas, gli indennizzi di cui all’art. 59 della stessa RQDG relativi al tempo di raccolta della misura (art. 53 della RQDG) verranno riconosciuti in caso di mancato rispetto delle tempistiche di lettura di cui al piano sopraindicato.
Si evidenzia infine che per tutti i pdr con gruppo di misura messi in servizio ai sensi della deliberazione 631/2013/R/gas, indipendentemente dal consumo annuo, verranno effettuati in telemisura tentativi di raccolta con cadenza mensile.